D. LGV. 30/2007– CATEGORIE DI FAMILIARI AI QUALI PUÒ ESSERE RILASCIATO UN VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON CITTADINO UE
9/8/2007
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Si informa che, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, possono essere rilasciati visti per ricongiungimento familiare e familiare al seguito con cittadino UE esclusivamente alle seguenti categorie di stranieri:
a. il coniuge;
b. i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico del cittadino UE o del suo coniuge;
c. gli ascendenti diretti a carico del cittadino UE o del coniuge.
Di conseguenza, non è possibile rilasciare visti di tali tipologie ad altre categorie di familiari di cittadini UE, quali fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini, ecc.
Con l’occasione, si ricorda che per le richieste di visto per ricongiungimento familiare e familiare al seguito con cittadino UE non occorre nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione o delle Questure.